Procura speciale per il rito abbreviato si estende al fatto modificato (Cass. Pen. sez. VI sent. 04/
La eventuale modifica dell'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare, non toglie efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, ove questo non contenga una esplicita limitazione.
Con tale affermazione di principio, la VI Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui l'imputata, ritenuta responsabile del reato di calunnia all'esito del giudizio abbreviato, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, per la mancata notifica del verbale di udienza, con cui il P.M. aveva modificato il capo di imputazione, e la conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputata, la quale aveva conferito la procura speciale per la definizione del procedimento con rito abbreviato in riferimento alle originarie imputazioni ed era rimasta contumace all'udienza preliminare.
Nel caso in questione vengono in considerazione gli istituti della modifica dell'imputazione e della procura speciale.
Il primo è disciplinato per l'udienza preliminare dall'art. 423 c.p.p. il quale, sotto il profilo della contestabilità in udienza, distingue le varianti che implicano una semplice modificazione descrittiva dell'imputazione già formulata (fatto diverso) dagli elementi fattuali la cui variazione innesca l'esercizio di una nuova azione penale (fatto nuovo): nel primo caso, la disposizione in questione prevede la possibilità di contestazione orale, da parte del P.M., dell'imputazione modificata e la mera comunicazione all'imputato presente o al difensore che lo rappresenti; nel secondo caso, invece, allo scopo di evitare pregiudizi delle facoltà difensive, la norma prevede la possibilità di contestazione suppletiva solo ove ricorrano l'autorizzazione del giudice per il reato procedibile d'ufficio (per quello procedibile a querela occorre anche che la stessa sia proposta in udienza dalla persona offesa o da un suo procuratore speciale) e il consenso dell'imputato, non operando in questo caso la rappresentanza processuale del difensore.
L'altro istituto è quello della procura speciale (disciplinata dall'art. 122 c.p.p.), definibile anche come procura ad acta, la quale non è altro che la manifestazione di volontà della parte con cui viene costituito in capo al procuratore, in virtù di un negozio unilaterale, uno specifico potere di rappresentanza inteso come capacità di disporre della posizione giuridico soggettiva del rappresentato, e dunque di compiere atti che incidono sulla sua situazione giuridica sostanziale, sia pur entro i limiti della procura.
Con riferimento ai riti alternativi, la richiesta da parte del difensore implica il conferimento della procura speciale, ulteriore al mandato difensivo, in quanto con la scelta di definizione processuale a prova contratta l'imputato rinuncia al diritto al contraddittorio nella formazione della prova in cambio della premialità connessa al rito (art. 111 c. 5 Cost).
Nel caso in cui la procura venga conferita in riferimento ad una determinata imputazione si pone il problema, affrontato dalla sentenza in esame, del margine di manovra consentito al procuratore speciale in caso di modifica della stessa.
Nel caso sottoposto al suo esame la Corte ha rilevato, dal confronto tra la contestazione posta a base della richiesta di rinvio a giudizio e quella illustrata nella sentenza impugnata, che con la modifica dell'imputazione si fosse proceduto non alla contestazione di un fatto nuovo ma alla mera precisazione di dettaglio su aspetti materiali della condotta, rimasta immutata nei suoi elementi strutturali, con riguardo alla falsa incolpazione e ai connotati essenziali dei fatti oggetto della denuncia dell'imputata.
Ricordando poi come la procura speciale affidi al difensore il mandato di esprimere per conto dell'imputato la volontà di accesso al rito a prova contratta, e implicitamente quello di valutare le fisiologiche vicende del procedimento successive al conferimento della procura, in coerenza con gli interessi dell'imputato, ha concluso che, ove la procura non contenga limiti espressi, spetta al difensore la valutazione delle fisiologiche evenienze del procedimento come la modifica dell'imputazione; a diversa conclusione deve invece giungersi con riferimento alla contestazione del fatto nuovo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ammette la diversa conclusione reclamata dalla ricorrente (Cass. Pen., Sez. I, n. 55359/2016, Rv. 269044).
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.