top of page

Devono essere provate le ragioni che giustificano il diniego di un'Amministrazione all'asseg

Nella pronuncia in commento il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, ha confermato che, a fronte di una richiesta da parte di un lavoratore di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 141/2001, l'amministrazione di provenienza deve fornire prova delle ragioni che giustificano il diniego all'assegnazione temporanea.

Preliminarmente appare opportuno procedere con una ricostruzione, anche se sintetica, dell'istituto preso in esame dal Tribunale fiorentino.

L’art. art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 consente al genitore lavoratore dipendente con un figlio di età inferiore ai tre anni, di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Invero la disposizione legislativa di cui trattasi ha, quale finalità primaria, quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa legge indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi garantire la massima unità familiare.

La disposizione in questione rientra, quindi, tra le norme dettate a tutela dei valori inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost., i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti, come appunto l’art. 42 bis, a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.

Preso atto di quanto sopra, è altrettanto noto che, l’applicazione dell’art. 42 bis, è subordinata alla sussistenza di due condizioni cumulative, ossia la presenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ed il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, con la precisazione che l’eventuale dissenso deve essere motivato ed il relativo provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Alla luce di ciò si può quindi affermare che, nonostante la norma in questione non sembri attribuire al dipendente un diritto soggettivo all'assegnazione temporanea, bensì soltanto una facoltà, tuttavia l’Amministrazione Pubblica, nell'esercizio della sua discrezionalità, è assolutamente tenuta a motivare il diniego in accordo con i principi di buona fede e correttezza.

Ne discende che un diniego inconsistente e generico o pretestuosamente motivato è assolutamente illegittimo.

In virtù di giurisprudenza ormai maggioritaria, a cui si ispira l'adagio in commento, il diniego dell’amministrazione deve essere motivato e, di tale motivazione, deve essere fornita rigorosa prova da parte dell’amministrazione, la quale, pur potendo fare una valutazione relativamente discrezionale, deve comunque giustificare il proprio diniego sulla base di ragioni oggettive, chiaramente espresse, di carattere non ordinatorio, la cui prova incombe in maniera rigorosa sull'amministrazione stessa.

Trasferendo tali incontestabili principi al caso esaminato, il Tribunale di Firenze, in funzione del giudice del lavoro, non ha ritenuto sufficiente a provare quali erano le concrete ragioni organizzative che avevano determinato la mancata concessione della mobilità temporanea alla ricorrente, la produzione in giudizio di un parere del Direttore Sanitario dell'Amministrazione resistente.

Il giudicante ha inoltre aggiunto e specificato che, l'onere probatorio sulla sussistenza delle gravi ragioni che giustificano il diniego, è a carico della datrice di lavoro, quale soggetto che ha la disponibilità delle fonti di prova afferenti la propria organizzazione.

Se quanto appena detto non fosse di per sé sufficiente, ad adbundantiam, il giudicante ha sottolineato il fatto che il dissenso dell’amministrazione può essere considerato come legittimo olo in casi limitati o in presenza di esigenze eccezionali, comprovanti l’indispensabilità e/o l’insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell’amministrazione, che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio.

Preso atto di tutto quanto sopra il Tribunale, accogliendo il ricorso proposto, ha disposto l'annullamento del provvedimento di diniego assegnando la lavoratrice procedente all'amministrazione di destinazione.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page