Istanza di condono non sospende l'ordine di demolizione (Cass. Pen. sez. III sent. 23/11/2018 n.
In tema di abusivismo edilizio, il Giudice dell'esecuzione che è incaricato di decidere sulla revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive, a seguito di presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, deve procedere all'esame dei possibili esiti e dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, essendo del tutto inidonea a tale scopo l'istanza di condono lasciata al mero apprezzamento del privato.
E' quanto emerge dalla sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23/11/2018.
La revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, ex D.p.r. n. 380 del 2001, art. 31, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Cass. pen., Sez. III, 1°/07/2015, n. 9145).
In tema di reati edilizi, infatti, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare:
a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Cass. pen., Sez. III, 25/09/2014, n. 47263).
Nella fattispecie gli ermellini hanno rilevato come il Giudice dell'esecuzione non si fosse attenuto correttamente a detti principi, in quanto l'ordinanza impugnata sospendeva l'esecuzione omettendo la previa verifica circa la congruità dell'oblazione versata e della disponibilità del privato a demolire le opere non condonabili, determinando una situazione di stallo, soggetta alla mera volontà del privato.