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Anatocismo: la banca deve produrre gli estratti conto (Cass. Civ. sez. I sent. 05/02/2019 n. 3337)

La Cassazione ribadisce che se le clausole sugli interessi risultano nulle la banca deve produrre gli estratti conto perché il saldo zero è necessario per determinare le spettanze.

La Cassazione civile sez. I nella sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui, in presenza di anatocismo la banca è tenuta a produrre in giudizio gli estratti conto integrali, perché solo così è possibile da un saldo zero iniziale arrivare a quello finale e conteggiare così le rispettive rimesse e compensazioni.

La Corte d'Appello accoglie parzialmente l'impugnazione di un correntista e di un garante contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo intimato loro dalla banca, riducendo l'importo dovuto dagli stessi da 58.345,60 € a 20.884,93 €, oltre accessori, avendone espunto gli interessi anatocistici e la commissione di massimo scoperto. Propongono quindi ricorso per Cassazione il correntista e la garante adducendo come motivo la violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. per avere la sentenza, in base a una nuova CTU disposta in grado d'appello aver "accertato il saldo negativo del conto oggetto del giudizio sulla base di criteri presuntivi, mentre la banca non ha assolto al proprio onere di ridepositare in grado di appello tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, già prodotti in primo grado (…).

La Cassazione, con sentenza 3337/2019 dichiara inammissibile il ricorso del correntista e della garante per le seguenti ragioni:

- difetto di specificità derivante dalla fatto che i ricorrenti non indicano la localizzazione dell'elaborato peritale, non chiariscono il saldo del primo degli estratti conto prodotti e non spiegano quali non sono stati prodotti dalla banca, né in quali atti si sono opposti alla CTU;

- per quanto riguarda la violazione del principio sull'onere della prova previsto dall'art 2697 c.c. i ricorrenti si concentrano erroneamente sul merito, visto che, contestando la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca ne contestano in sostanza la prova del credito;

- erroneo altresì il richiamo al principio secondo cui sarebbe onere della parte ridepositare in appello gli stessi documenti prodotti in primo grado, visto che la banca ha consegnato tale documentazione al consulente, per ricalcolare il credito, previa autorizzazione dalla corte;

- infine "la sentenza impugnata da atto che, in tal modo, è il correntista a beneficiare dell'azzeramento del proprio credito nel periodo anteriore, risultando dunque contraria a buona fede la stessa pretesa di andare interamente assolto. Ed invero, la corte territoriale non ha negato il principio secondo cui, in caso di necessità di ricalcolo del saldo di conto corrente a causa della nullità delle clausole relative agli interessi, è necessario che la banca produca gli estratti conto integrali, ossia a partire dal "saldo zero" iniziale, condizione per effettuare il preciso conteggio del saldo finale, proprio al fine di disporre di un punto di partenza certo da cui iniziare il calcolo delle reciproche rimesse e relative compensazioni: ma ha accertato, in fatto e in favore del correntista, come ad una certa data potesse collocarsi un saldo zero".

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