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Legittimo frazionare le richieste danni se i postumi da sinistro stradale non sono cicatrizzati (Cas

Legittimo frazionare la richiesta dei danni al veicolo da quella relativa alle lesioni, così statuisce la III sez. della Cassazione nell'ordinanza in commento.

Se i postumi non sono cicatrizzati, il danneggiato ha interesse ex art. 100 c.p.c. a non attendere l’esito della guarigione per richiedere i danni al veicolo.

Si discute se sia possibile frazionare la richiesta risarcitoria e procedere, in giudizio, prima per richiedere i danni al veicolo e, solo a seguito di questa, procedere, con seconda ed autonoma domanda, per richiedere il danno da lesioni.

Il Supremo Collegio mette fine, almeno per ora, all’annosa disputa sulla parcellizzazione del credito risarcitorio in ambito di responsabilità civile derivante da circolazione stradale.

Più di un decennio fa, le SS.UU. avevano qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale "la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria" (cfr. Cass. SS.UU., sent. 15/11/2007, n. 23726; Cass. SS.UU., sent. 22/12/2009, n. 26961; Cass. sez. 2, ord. 27/07/2018, n. 19898). Siffatto principio, enunciato per l'obbligazione negoziale, è stato esteso al sistema della responsabilità civile, essendosi affermato che "il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale" (Cass. Sez. 3, sent. 21/10/2015, n. 21318; Cass. Sez. 3, ord. 04/11/2011, n. 22503; Cass. Sez. 6-3, ord. 04/11/2016, n. 22503; Cass. Sez. 3, ord. 28/06/2018, n. 17019). Una simile scelta processuale era suscettibile di determinare una responsabilità disciplinare a carico dell'avvocato, disattendo il rilievo dottrinario secondo cui "la rule against spliting del diritto nordamericano sia regola di substantive law e non di procedure", ritenendo tale profilo non dirimente, ma attribuendo carattere di decisività, invece, alla "osservanza di principi di correttezza e buona fede quali emergenti da una regola deontologica di protezione" (com'è quella dell'art. 49 codice deontologico degli esercenti la professione forense), "dettata in funzione della responsabilità sociale dell'avvocato quale fondamentale cerniera tra le persone e l'ordinamento giuridico" (Cass. SS.UU., sent. 17/01/2017, n. 961).

Tuttavia, le SS.UU. (si veda Cass. SS.UU., sent. 16/02/2017, n. 4090), hanno recentemente operato un'importante puntualizzazione. Esse hanno precisato che "le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo" possono "ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò «assistito» da un oggettivo interesse al frazionamento", con la conseguenza che l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. investe non solo la domanda ma anche la scelta delle relative «modalità» di proposizione" (Cass. SS.UU., sent. n. 4090 del 2017, cit.). La liquidazione del danno alla persona "deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente", con la precisazione che "quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi" (Cass. Sez. 3., sent. 29/12/2014, n. 26897).

Deriva da quanto precede che non sarebbe giusto per il danneggiato non agire per i danni al veicolo, laddove nel frattempo non sia guarito, ed attendere la cicatrizzazione dei postumi per agire in un simultaneo processo; il danneggiato ha quindi interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio per richiedere solo i danni a cose laddove non sia guarito ed, all’esito della guarigione, agire con separato processo per richiedere il danno da lesioni.

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