Responsabile anche il conducente se il passeggero è senza cintura di sicurezza (Cass. Civ. sez. III
Per la Cassazione si realizza una cooperazione colposa e il risarcimento al passeggero non potrà essere escluso totalmente, ma al massimo ridotto in percentuale
Il conducente di un'autovettura è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero. Di conseguenza, la causazione del danno provocato dal loro mancato utilizzo sarà imputabile sia a lui che al passeggero, il quale potrà dunque vedersi riconosciuto un risarcimento per il sinistro, ad esempio per le cure mediche sopportate a seguito dello scontro.
Il comportamento colpevole del danneggiato, che non ha indossato la cintura, non vale a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e la produzione del danno: si realizza semmai un concorso di colpa tra le parti che giustifica una riduzione percentuale del risarcimento, ma non un'esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nell'ordinanza n. 2531/2019 accogliendo il ricorso di una terza trasportata che si era vista negare il risarcimento per il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica resesi necessarie dopo il sinistro.
Decisione che, secondo il giudice a quo è giustificata dal fatto che le lesioni fossero riconducibili all'esclusivo comportamento della danneggiata che, al momento dell'impatto, non indossava le cinture di sicurezza. Anzi, per la Corte territoriale va altresì ridotto proporzionalmente il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciutole in prime cure, proprio in ragione dell'entità del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%.
Una decisione in parte confermata dalla Cassazione che, tuttavia, ritiene fondata la censura della donna che contesta l'esclusione del nesso di causalità tra il comportamento del conducente e il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate e nella necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica.
Il comportamento colpevole del danneggiato, spiegano gli Ermellini, non può in ogni caso valere a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.
In pratica, la circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio piuttosto che escludere il nesso di causalità.
La corte territoriale, inoltre, non avrebbe secondo il Collegio considerato che il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Pertanto, nel caso si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento.
Una conclusione coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa nella condotta causativa dell'evento dannoso qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile, oltre che all'azione o all'omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione.
Pertanto, in caso di danni al trasportato, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (cfr. Cass., n. 6481/2017).
Nel caso di specie tale accertamento non è stato in alcun modo espresso e, anzi, qualora lo fosse stato, per evidenti ragioni di coerenza, avrebbe dovuto estrinsecarsi nel riconoscimento di una percentuale di responsabilità della danneggiata per la causazione del danno patrimoniale necessariamente similare a quella stessa per il danno alla persona, cioè del 30%.
La sentenza che ha escluso del tutto il nesso causale deve essere, dunque, cassata con rinvio affinché il giudice del merito, anziché escludere il danno patrimoniale, lo riconosca e lo quantifichi, riducendo per simmetria l'importo del medesimo di una percentuale del 30%, pari a quella relativa al concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno alla persona.