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L'assegno bancario privo di data di emissione vale come promessa di pagamento ex art.1988 cc. (C

Con l'ordinanza in commento i giudici di Piazza Cavour hanno colto l'occasione per affermare che l’assegno bancario privo di data di emissione può assolutamente essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell’ordine di pagamento impartito alla banca trattaria.

I Giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso per cassazione presentato dal traente di un assegno bancario che ha lamentato la violazione e falsa applicazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 1988 c.c.-

Il detto ricorso ha rappresentato l'occasione per il supremo collegio per affrontare la questione relativa alla valenza che assume l’assegno bancario privo di data.

I giudici di legittimità sono partiti dal presupposto, con ciò richiamando quanto disposto dall'art. 2702 c.c., che la validità e l’utilizzabilità probatoria di una scrittura privata prescinda, in sé, dalla presenza o meno di una data apposta sul relativo documento (ché ciò, ovviamente, non preclude la possibilità di provare, ove occorra, l’effettiva collocazione temporale delle dichiarazione portate dal documento).

I Supremi Giudici, inoltre, hanno evidenziato che il su esposto principio generale si applica anche all'assegno bancario laddove lo stesso venga utilizzato, non già come titolo di credito, bensì come semplice scrittura privata, secondo quanto può avvenire tra le parti dirette del rapporto causale, che è sottostante all'emissione del titolo.

Ciò è deducibile anche analizzando il dato letterale dell’art. 2 c. 1 L.A. ai sensi del quale il «titolo», su cui non risulta vergata la data di emissione, «non vale come assegno bancario».

In base a tali considerazioni la suprema corte ha concluso ritenendo che l’assegno bancario privo di data vada considerato espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 c. c., che il traente rivolge al prenditore a mezzo dell’ordine di pagamento impartito alla banca trattaria.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del traente.

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