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Se l'inquilino non paga, non è reato minacciare lo sfratto (Cass. Pen. sez. V sent. 08/01/2019 n

Non commette reato il locatore che "minaccia" lo sfratto al conduttore moroso qualora persista nel mancato pagamento dei canoni.

Il danno minacciato non è ingiusto, come neccessariamente richiesto dall'art. 612 c.p., ma rappresenta l'esercizio del diritto del proprietario dell'immobile di intimare lo sfratto per morosità.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza in esame che ha definitivamente mandato assolto l'imputato dal reato di minaccia nei confronti dell'inquilina morosa.

La signora era in ritardo nel pagamento dei canoni e il locatore aveva prospettato, qualora questa avesse continuato a non pagare, di "buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze (idriche ed elettriche)".

Secondo la donna si tratta di una minaccia integrante l'ipotesi di reato di cui all'art. 612 c.p., ma la Cassazione concorda con i giudici di merito nel ritenere che non sia così.

Dalla ricostruzione operata dal giudice a quo emerge che il proprietario dell'immobile aveva intimato alla conduttrice morosa di lasciare l'appartamento e, secondo gli Ermellini, in tale condotta difetta il requisito oggettivo del delitto punito dall'art. 612 c.p.-

Nel reato di minaccia, rammenta la Corte, è elemento essenziale la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass., n. 45502/2014).

Nella specie il danno minacciato viene ritenuto non essere ingiusto, poiché rappresenta l'esercizio del diritto del proprietario di un immobile di intimare lo sfratto per morosità. Evento, peraltro, verificatosi, nella specie, all'esito di un procedimento giudiziario.

La prospettazione di adire le vie legali, in quanto esercizio di un diritto, non implica un danno ingiusto e, come tale, rimane estranea alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 c.p.; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

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