top of page

La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile (Cass. Civ. sez. I ord. 28/02/2019 n. 5975)

La Cassazione, richiamando il dictum delle SS.UU., rammenta che l'assegno dovrà riequilibrare la situazione patrimoniale dei coniugi se mutano i redditi rispetto alla separazione.

Superato il criterio del tenore di vita, deve essere valorizzata la natura complessa dell'assegno divorzile, connotato da una funzione assistenziale e volto a riequilibrare la situazione patrimoniale degli ex coniugi a seguito dell'evoluzione dei redditi rispetto all'epoca della separazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza in commento, pronunciandosi sul ricorso di uomo condannato a versare alla ex moglie un assegno divorzile di 100 € mensili.

Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe sbagliato a motivare solo sulla quantificazione dell'assegno divorzile, senza illustrare il requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno e cioè la circostanza che il coniuge non avesse mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive o si fossero deteriorate le sue condizioni economiche.

Gli Ermellini, nel respingere il ricorso, non possono che rammentare le importanti puntualizzazioni fornite dalle SS.UU., con la recente sentenza n. 18287/2018, in tema di assegno divorzile.

Il legislatore assegna all'assegno divorzile anche una funzione equilibratrice del reddito dei coniugi, ma questa non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole al patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi.

In particolare, l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge non ha solo natura assistenziale, ma anche una natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà.

Ciò conduce, secondo il Supremo Consesso, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, ai sensi dell'art. 5 c. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Il giudizio per decidere l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello si è attenuta a questi principi poiché ha valorizzato la complessa natura dell'assegno divorzile, connotato da una funzione assistenziale e volto a un riequilibrio della situazione patrimoniale dei coniugi alla luce dell'evoluzione della situazione reddituale dei coniugi rispetto a quella dell'epoca della separazione, e ne ha tenuto conto attraverso una puntuale ricostruzione e un'articolata valutazione delle emergenze probatorie conseguenti all'assolvimento degli oneri probatori delle parti.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page