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Gli eredi non pagano le sanzioni fiscali (Cass. Civ. sez. V ord. 06/03/2019 n. 6500)

Le sanzioni pecuniarie amministrative derivanti dalla violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo e vanno inquadrate nella categoria dell'illecito amministrativo di natura punitiva. Per tale motivo, dunque, non si trasmettono agli eredi.

Lo ha chiarito la quinta sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza oggi in esame, accogliendo il ricorso degli eredi di uomo proprietario di un terreno che aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) ed era poi deceduto nel corso del giudizio.

Secondo l'originario attore, il proprio terreno non poteva considerasi edificabile solo perché inserito come tale nel piano regolatore generale, in assenza di approvazione del piano particolareggiato. Tuttavia, il ricorso veniva respinto sia in prima che in secondo grado.

Innanzi agli Ermellini, tra l'altro, moglie e figli del de cuius hanno lamentato l'applicazione delle sanzioni nei loro confronti, che ritengono non dovute, e questo motivo viene ritenuto meritevole di accoglimento.

La Cassazione rammenta che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell'illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla L. 689/1981, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore.

Di conseguenza, spiega la Corte, a esse si applica il principio generale sancito dall'art. 7 della L. n. 689 cit., secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (cfr. Cass. n. 13894/2008).

La Cassazione, dunque, accoglie l'originario ricorso del contribuente limitatamente alle sanzioni che dichiara non dovute.

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