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Sinistri stradali: quando basta l'accertamento del medico legale (Cass. Civ. sez. III ord. 28/02

Per la Cassazione, dopo il Cresci Italia, le lesioni micropermanenti a seguito di sinistro stradale possono anche risarcirsi in assenza di esami strumentali (es. radiografia e TAC). Le modifiche introdotte dal decreto legge "Cresci Italia", n. 1/2012, non impongono, infatti, che ogni lesione necessiti di accertamento clinico strumentale.

Alcuni danni, infatti, non sono visibili o suscettibili di accertamenti clinico strumentali e, per questo, è essenziale il ruolo del medico legale che, lungi dal dover essere "imbrigliato con un vincolo probatorio", dovrà operare un accertamento applicando con rigore i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza in esame accogliendo il ricorso di una signora coinvolta in un incidente.

Il giudice di prime cure, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata CTU, aveva accertato la totale responsabilità del sinistro in capo all'altro guidatore e aveva ristorato l'attrice per i danni fisici e per alcune spese mediche.

In particolare, il Consulente tecnico aveva accertato (IP 2%) lesioni muscolari a carico del rachide cervicolombare, ovvero il cosiddetto "colpo di frusta". In appello, la donna otteneva il riconoscimento di maggiori spese mediche, ma le veniva negato il ristoro del danno biologico permanente. Per il giudice, le microlesioni, accertate mediante solo riscontro clinico, non avrebbero potuto dar luogo a risarcimento, essendo necessario l'accertamento strumentale.

Una conclusione che la signora ha contestato in Cassazione ritenendo che il danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità derivate da sinistro stradale, ove accertato in sede di visita medico legale, va risarcito, anche in assenza di esami strumentali.

Difatti, sostiene la difesa, vi sono malattie e menomazioni che, pur prestandosi ad un riscontro clinico, obiettivato dall'esperto medico legale, non si prestano per loro natura ad un riscontro strumentale.

Per la Cassazione, è fondata la questione della risarcibilità delle microlesioni, che siano state accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma che non siano accertabili strumentalmente.

I giudici ritengono doveroso richiamare quanto stabilito dalla L. n. 27/2012, di conversione del c.d. Decreto "Cresci Italia" (D.L. n. 1/2012), nonché dalla giurisprudenza, anche costituzionale, che ha interpretato negli anni la normativa.

In particolare, con i cc. 3 ter e 3 quater dell'art. 32, la L. n. 27/2012 ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell'individuo.

Secondo gli Ermellini, nonostante il contrasto in materia, l'unico sostanziale carattere differenziale tra le due previsioni è che il comma 3 ter fa riferimento ai soli postumi permanenti, mentre il comma 3 quater fa riferimento, oltre che ai postumi permanenti, anche a quelli temporanei. Entrambe le norme, tuttavia, subordinano la risarcibilità del danno a presupposti identici.

Il rigore che il legislatore del 2012 ha dimostrato di voler esigere, si legge in sentenza, non può essere inteso nel senso che la prova della lesione deve essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale.

Invero, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale (svolto in conformità alle leges artis) a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. Inoltre, spiegano i giudici, tale accertamento medico, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio, in quanto il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della lesione del medesimo non può che essere conforme a criteri di ragionevolezza.

Il combinato disposto delle due previsioni porta dunque a concludere che il legislatore abbia voluto ancorare la liquidazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, a un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia.

Gli Ermellini sottolineano come vi siano malattie che si estrinsecano con alterazioni strumentali che non sono rilevabili clinicamente o neppure all'esame obiettivo: la stessa espressione "suscettibile di accertamento medico legale" significa che il danno biologico, per poter essere risarcito, deve essere obiettivamente sussistente in corpore e ciò deve potersi predicare sulla base (non di intuizioni o suggestioni, ma) di una corretta criteriologia medico legale.

Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.

Pertanto, conclude la Cassazione, sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali", a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.

Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato di aver acclarato la lesione alla struttura muscolare del rachide (che ha definito "distrazione delle strutture miofasciali del comparto cervicolombare"), non con i pur eseguiti riscontri strumentali (RX, TAC, RM) di per sé astrattamente idonei ad accertare eventuali lesioni sceletriche, ma con riscontri clinici (visivi).

Pertanto, sul punto la sentenza impugnata è stata cassata e il giudice del rinvio, in relazione alla natura della patologia in concreto accertata, dovrà verificare se l'invalidità permanente, lamentata dalla ricorrente, possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale. In tale ultimo caso dovrà spiegare le ragioni per le quali intende disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato CTU.

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