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La la particolare tenuità esclude la confisca in caso di guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. sez.

La sentenza in commento afferma che, nel pieno rispetto del principio di legalità, non è ammessa la confisca del mezzo nel caso in cui il conducente in guida in stato di ebbrezza sia ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Nell'ipotesi di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) CdS, il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore, quale sanzione amministrativa accessoria, così qualificata dal legislatore a differenza che in passato, laddove veniva considerata una sanzione penale accessoria, in forza di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e dalle SS.UU. della Cassazione, nelle sentenze del 04/06/2010, n. 196 e del 25/02/2010.

Il giudice, quindi, in tali casi deve disporre la confisca e la sentenza viene trasmessa a cura del cancelliere al prefetto competente, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, senza che rilevi che il veicolo oggetto di confisca sia stato sottoposto a sequestro preventivo.

Il problema è dato dal fatto che la normativa non contempla la confisca nei casi in cui il trasgressore riporti una pronuncia diversa da quelle di cui sopra, ponendosi il tema della confiscabilità del veicolo nell'ipotesi in cui l'imputato sia ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ex art. 186 CdS, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Cass. Pen. sez. IV 09/09/2015, n. 44132).

Mentre all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, essendo necessario ma anche sufficiente l'accertamento del fatto, per la confisca del veicolo, la norma richiede una pronuncia di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La stessa giurisprudenza si è occupata della relazione tra la confisca e l'art. 131 bis c.p., in tema di armi, affermando che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, rimanendo esclusa solo nel caso di assoluzione per insussistenza del fatto (Cass. Pen. sez. I 30/11/2017, n. 54086).

Mancando una normativa analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, il pieno rispetto del principio di legalità fa sì che, qualora il fatto sia valutato di particolare tenuità, non è possibile per il giudice disporre la confisca del veicolo, non essendosi in presenza di una sentenza di condanna o a questa assimilabile.

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