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L'ammissione al gratuito patrocinio produce i suoi effetti anche in caso di composizione della l

Il difensore ha diritto al compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato anche qualora la causa sia stata cancellata dal ruolo dopo che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale. Ciò in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio continua a produrre i suoi effetti, fino a quando non sia revocato, anche in caso di composizione della lite.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza in esame accogliendo il ricorso di un avvocato che si era vista rigettare l'istanza con la quale aveva chiesto la liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato prestato in favore di due persone.

In prime cure, il giudizio civile era stato definito con la cancellazione della causa dal ruolo e per questo i giudici di merito avevano respinto l'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario. In particolare, secondo il Tribunale, sarebbe sussistito il diritto dello Stato, ai sensi dell'art. 134 TUSG, al recupero delle somme prenotate a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio.

Tuttavia, in Cassazione, la professionista evidenzia come la cancellazione della causa non fosse avvenuta ex art. 309 c.p.c., ovvero in conseguenza della mancata comparizione delle parti, bensì fosse stata da queste convenuta in quanto era stata raggiunta una conciliazione stragiudiziale da cui era derivata la cessazione della materia del contendere.

Secondo la ricorrente, l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario è del tutto scollegata dal momento recuperatorio delle medesime, tale da non privare il difensore del diritto al compenso in base alla sola attività svolta, indipendentemente dall'esito del giudizio e dalla recuperabilità dell'anticipazione da parte dello Stato

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rammentano gli Ermellini, comporta, a norma dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che l'Erario debba anticipare gli onorari e le spese dovuti al difensore della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dagli artt. 82 e 83 del medesimo D.P.R.-

Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente (diversa da quella ammessa al patrocinio) al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R., ovvero, in mancanza di tale recupero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore.

Lo stesso regime, precisa la Cassazione, vale qualora si verifichi la composizione della lite. In tal caso, tutte le parti saranno solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito.

Qualora, invece, il provvedimento di ammissione sia revocato, per insussistenza all'origine o per il venir meno delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione, ovvero la domanda e la resistenza siano frutto di abuso del diritto per avere l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave, lo Stato avrà in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate.

Nel dettaglio, se la revoca consegue al mutamento delle condizioni reddituali, si recuperano solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, mentre, in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni. Il ricorso va dunque accolto con rinvio.

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