Anche il singolo condomino può impugnare la sentenza emessa nei confronti del condominio (Cass. Civ
Con l'adagio in esame le SS.UU. confermano la legittimazione dei singoli condomini ad agire o resistere in giudizio per tutelare l’interesse comune.
In sostanza, nel caso di emissione di una sentenza di condanna nei confronti del condominio, il singolo condomino è legittimato a proporre impugnazione nell’interesse comune.
Nella vicenda in esame, una condomina aveva depositato ricorso incidentale tardivo in sede di giudizio legittimità pur non essendo stata parte nei gradi di merito, in una controversia avente ad oggetto un’opera contraria al regolamento condominiale.
La causa, trattata con rito camerale davanti alla VI sezione è stata rinviata alla pubblica udienza davanti alla II sezione e successivamente è stata rimessa, al Primo Presidente per l'assegnazione alle SS.UU., affinché venisse risolta la questione controversa circa la legittimazione ad agire della condomina.
Le perplessità della II sezione sono scaturite dalla sentenza delle SS.UU. n. 19663/2014, con la quale la Cassazione aveva, in precedenza, stabilito che la legittimazione ad agire per l'equa riparazione, spettasse esclusivamente al condominio, in persona dell'amministratore pt, autorizzato dall'assemblea. Orbene, detta pronuncia è in linea con la L. n. 220 del 2012 di riforma dell'istituto condominiale, che aveva già escluso il "riconoscimento della personalità giuridica" del condominio, pur avendo rintracciato elementi che "vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica". In effetti, secondo l’impostazione tradizionale il condominio non ha personalità giuridica, sussistendo, altresì, una limitata facoltà di agire e resistere in giudizio tramite l'amministratore nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea; pertanto, i singoli condomini hanno la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti comuni e di quelli personali. Conforme a tale impostazione tradizionale, è la giurisprudenza successiva alle SS.UU. n. 19663/14, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto un diritto comune, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore.
Orbene, la ratio dei poteri processuali dei singoli condomini risiede nel carattere autonomo del potere del condomino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", e di resistere alle azioni da altri promosse anche nel caso in cui, gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio. Dunque, alla legittimazione dell'amministratore si aggiunge quella dei comproprietari, conformemente ad alcuni insegnamenti in materia dettati dalle SS.UU.- In particolare, occorre riportare la sentenza a Cass. SS.UU. n. 18331 (e 18332) del 2010, che ha configurato i poteri rappresentativi processuali dell'amministratore coordinandoli, per subordinazione, con quelli dell'assemblea. A ciò si aggiunga che, quando vi siano cause introdotte da un terzo o da un condomino, relativamente a diritti afferenti al regime della proprietà ed ai diritti reali su parti comuni del fabbricato, incidenti sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, sussiste la legittimazione alternativa individuale. Pertanto, se la vertenza riguarda i beni comuni, il singolo condomino ha interesse ad agire o a resistere, ovvero la facoltà di affiancarsi all'amministratore per far valere in sede processuale le ragioni del condominio.
In considerazione di ciò, con la pronuncia in commento, le SS.UU. hanno chiarito che è configurabile la legittimazione concorrente della condomina che ha svolto ricorso incidentale tardivo.
Infine, per quanto riguarda il dubbio secondario posto dall'ordinanza 27/01/17, riguardante il potere della condomina in relazione al principio della consumazione della impugnazione, la Suprema Corte ha precisato che, essendo oggetto del ricorso incidentale un diritto afferente alla sfera di ogni singolo condomino, ciascuno di essi può autonomamente far valere la situazione giuridica vantata.
Per tali ragioni, il singolo condomino può avvalersi personalmente dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’intero condominio, inserendosi nel processo, limitatamente alla fase processuale in cui vi interviene, ma con intatta la facoltà di spiegare il mezzo di impugnazione.