Conferimento della procura alle liti non coincide con l'incarico professionale (Cass. Civ. sez.
La procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio. Il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio difensore di svolgere l’opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio. Il compenso professionale spetta al difensore che abbia concluso un contratto di patrocinio.
Queste le conclusioni della Suprema Corte che ribadisce principi pacifici (Cass. nn. 14276/17; 184450/2014; 13963/2006; 10454/2002).
La fattispecie riguardava la richiesta di compenso professionale di un avvocato per l’opera svolta in due giudizi. Costituendosi le convenute eccepivano di essere clienti di altri avvocati. I giudici di merito hanno ritenuto che dall’istruttoria testimoniale fosse emerso che il mandato professionale era stato conferito da una sola convenuta al difensore che aveva agito in giudizio per il recupero del compenso professionale. Le altre convenute si erano limitate a firmare la procura congiunta alle liti che prevedeva la designazione di altri avvocati ai quali era stato conferito l’incarico. Applicando i principi su esposti e contenuti nella ordinanza in esame, Il Tribunale - con una sentenza confermata nella sostanza dalla Corte di Appello- ha condannato al pagamento dei compensi professionali solo la convenuta in relazione alla quale il conferimento dell’incarico attraverso il contratto di patrocinio era stato provato.
L’ordinanza fa il punto e conferma l’orientamento giurisprudenziale. L’avvocato che agisce per il recupero del credito professionale è tenuto a provare il conferimento dell’incarico professionale ovvero la conclusione del contratto di patrocinio. La procura alle liti di cui all'articolo 83 c.p.c., sebbene sia un indizio del conferimento dell’incarico, di per sé non legittima la richiesta del pagamento del compenso.