La madre risarcisce il figlio per avergli impedito di vedere il padre (Cass. Civ. sez. I ord. 17/05/
Per la Cassazione il giudice ha facoltà di applicare le misure di cui all'art. 709 ter c.p.c. nei confronti del genitore che, con atteggiamento ostruzionistico, ostacola il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento impedendo all'altro di vedere il figlio nonostante gli accordi intervenuti prevedano una maggiore frequentazione, con ciò rischiando di incorrere nella condanna a risarcire il figlio per aver leso il suo diritto alla presenza di entrambi i genitori nella sua vita.
Il giudice, quindi, ha facoltà di applicare le misure previste dall'art. 709 ter c.p.c. nei confronti del genitore resosi gravemente inadempiente o responsabile di atti idonei ad arrecare pregiudizio al minore oppure a ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento.
Tanto ha chiarito la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una mamma che aveva permesso all'ex di vedere il figlio solo poche volte in due anni.
In particolare, la Corte d'Appello aveva ampliato le modalità di incontro del padre con il minore, condannando la madre a risarcire ben 5.000 € al figlio per i danni a lui provocati, in forza dell'art. 709 ter c. 2 nr. 2, c.p.c., per lesione del diritto alla bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione.
Un risarcimento che la signora ritiene ingiusto, affermando che era stato proprio il figlio a non voler vedere da solo il padre e a pretendere in ogni incontro con questi anche la presenza della madre. Per gli Ermellini, invece, tali doglianze appaiono infondate.
La Corte evidenzia come, dal provvedimento impugnato, si evince che il padre, in circa due anni e mezzo, aveva incontrato il figlio solo tre volte nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione.
I comportamenti ostativi contestati alla ricorrente hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l'intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre e il figlio e il ruolo svolto dalla madre.
Le misure previste dall'art. 709 ter c.p.c., spiega la Cassazione, in particolare la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento" (cfr. Cass. 16980/2018).
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall'atteggiamento della madre.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato.