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Sono nulli gli atti a sorpresa compiuti dal fisco in danno al contribuente (Cass. Civ. sez. III sent

Per la Cassazione va dichiarata nulla l'ipoteca che non è stata preceduta da un avviso e dalla fissazione del termine di 30 giorni per adempiere o presentare osservazioni.

L'amministrazione finanziaria, quindi, non può compiere "atti a sorpresa" in danno al contribuente. In particolare, l'iscrizione ipotecaria posta in essere senza essere stata preceduta da un avviso dovrà essere dichiarata nulla. La mancanza di tale avviso sarà rilevabile d'ufficio.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, III sezione civile, respingendo in toto il ricorso presentato da Equitalia che avviato la riscossione, iscrivendo ipoteca sui beni del contribuente.

In particolare, per la Corte d'Appello andava dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria poiché questa era stata effettuata a oltre un anno di distanza dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza essere stata preceduta dall'invio al debitore di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere le proprie obbligazioni entro un congruo termine.

Nel confermare la decisione, gli Ermellini rammentano che è un "principio generale dell'ordinamento", nonché "principio generale di civiltà" quello secondo cui l'amministrazione finanziaria non possa compiere atti "a sorpresa" in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli.

Si tratta di principio sotteso da numerose norme dell'ordinamento tributario (per tutte, basterà ricordare l'art. 6, L. 212/2000), il quale trova applicazione sia nel caso in cui l'amministrazione finanziaria intenda procedere a esecuzione forzata in danno del contribuente, sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni.

Nel dettaglio, spiega la Cassazione, qualora l'amministrazione finanziaria intenda procedere a esecuzione forzata su beni del contribuente, il contraddittorio con quest'ultimo è imposto dall'art. 50 c. 2 d.P.R. 602/1973 (nel testo sostituito dall'art. 16 c. 1 d.lgs. 46/1999).

Tale norma stabilisce che "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".

Quando, invece, l'amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest'ultimo è imposto dagli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Carta di Nizza), la quale, come noto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 c. 1 del Trattato sull'Unione europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo con L. 130/2008), ha lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

L'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, dovrà dunque avvertirlo che procederà alla suddetta iscrizione, e concedergli trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. E tale onere è richiesto a pena di nullità.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto nulla l'iscrizione ipotecaria, non già perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di mora (di cui all'art. 50 c. 2 D.P.R. 602/73) ma perché non preceduta dall'informazione dell'imminente compimento dell'atto, e dalla fissazione del termine di 30 giorni per adempiere o presentare osserzioni, come stabilito dalle SS.UU.-

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