Il cliente ha sempre diritto di avere copia dei documenti delle operazioni bancarie che lo riguardan
Il cliente ha sempre diritto di ottenere i documenti bancari che lo riguardano, anche in corso di causa.
E’ quanto chiarito dalla Cassazione con l'ordinanza in commento.
Nella vicenda in esame, un cliente aveva agito contro la sua banca contestandone l’erronea gestione del conto corrente, con saldo debitorio, ritenuto ingiustificato ed illegittimo. La Corte territoriale aveva respinto il ricorso, condannando l’uomo al pagamento del debito.
Avverso tale pronuncia, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, evidenziando l’errore dei giudici di merito per non aver accolto la richiesta, formulata dall’istante nei confronti della banca, di esibizione della documentazione utile a dimostrare la fondatezza delle ragioni dello stesso, mai prodotta dall’istituto di credito.
In particolare, il ricorrente lamentava che, in violazione dell’art. 210 c.p.c., i giudici di merito non avessero accolto la sua richiesta di ordinare alla banca, l’esibizione di documenti dati dal cliente all’ istituto di credito come garanzia, e di cui verosimilmente la banca aveva provveduto al realizzo a fronte dell’inadempimento del cliente.
I Giudici della Sezione I hanno ribaltato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso. Nello specifico, hanno riconosciuto al ricorrente, in quanto cliente dell’istituto di credito, il diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
Orbene, la Suprema Corte ha precisato che “il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119 TUB abbia natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale”.
Esso "non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi".
La Cassazione, ha poi evidenziato che, “il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 dei 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante”.