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Conta anche l'addebito della crisi coniugale nella quantificazione dell'assegno di divorzio

Per la sez. VI della Cassazione, in conformità a quanto già statuito dalle SS.UU., nella determinazione dell'assegno divorzile rilevano anche la durata del matrimonio e l'addebito della crisi coniugale.

Si tratta, come detto, di accertamenti coerenti con i principi sanciti dalle SS.UU. che hanno enfatizzato la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno.

Tanto si desume dall'ordinanza in esame emessa dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione. I giudici si pronunciano sulla vicenda di un uomo in capo al quale i giudici di merito hanno posto l'obbligo di versare, a favore della ex moglie, un assegno divorzile di 400 € mensili.

In Cassazione, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della circostanza che la ex, oltre a essere titolare del diritto di usufrutto su di un appartamento donato alla figlia, fosse proprietaria di un'altra unità immobiliare ristrutturata e ampliata fino a sette vani durante il matrimonio, e che la medesima avesse diritto anche a un assegno sociale INPS.

Gli Ermellini richiamano sul punto i principi formulati dalle SS.UU. (sent. n. 18287/2018) in materia, secondo cui l'assegno divorzile ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

Pertanto, l'assegno dovrà essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Si tratta di criteri che vanno tenuti presenti sia nella attribuzione che nella quantificazione dell'assegno. Inoltre, si ribadisce che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Nel caso di specie, con motivazione sintetica, ma ritenuta esauriente dalla Cassazione, i giudici a quo hanno operato una comparazione dei redditi dei due coniugi, accertando che la ex percepiva una pensione mensile e risultava titolare del solo diritto di usufrutto su di un immobile, mentre il marito percepiva redditi lordi annui per circa 24.000 €.

La Corte territoriale ha, inoltre, tenuto conto, nella determinazione dell'assegno divorzile, della durata del matrimonio (oltre 40 anni) e dell'addebitabilità della crisi coniugale al marito, in considerazione del comportamento da questi tenuto in costanza di matrimonio.

Per gli Ermellini si tratta di accertamenti in fatto coerenti con i principi enunciati dalle SS.UU. della Cassazione, mentre il ricorso introduce questioni che non risultano dedotte nel giudizio di merito e si traduce in una sostanziale richiesta di rivisitazione del giudizio. Il ricorso viene dunque respinto.

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