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Il parametro di riferimento è orientativamente quello del doppio delle spese di lite (Corte Cost. se

"La somma, al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa, ha sufficiente base legale e quindi – ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione – è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. Il parametro cui far riferimento è pertanto – orientativamente – quello del doppio delle spese di lite".

Questo il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 139 del 06/06/2019.

Con ordinanza del 23/01/2018, il Tribunale ordinario di Verona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 96 c. 3 c.p.c. per contrasto con gli artt. 23 e 25 c. 2 Cost., nella parte in cui – stabilendo che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” – non prevede l’entità minima e quella massima della somma oggetto della condanna.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Secondo il rimettente la disposizione censurata, assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare né un massimo né un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata, violerebbe la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost., nonché il principio di legalità di cui all'art. 25 c. 2 Cost.- Nella specie, il Tribunale di Verona si era trovato di fronte ad un’azione palesemente qualificabile come lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c. 1 c.p.c.-

La quaestio iuris verte intorno alla disciplina giuridica della soccombenza della parte nella lite civile.

L’art. 96, al c. 1, specifica che, se risulta che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Tale norma ha la funzione di sanzionare la parte soccombente per abuso del processo.

L’elemento di differenza, nell'art. 96 c.p.c, è rappresentato dal c. 3 che, innanzitutto, non prevede più la colpa grave della parte soccombente come presupposto della condanna. Inoltre, il criterio di quantificazione della somma oggetto della possibile condanna è rimasto solo equitativo, non essendo più previsto il limite del doppio dei massimi tariffari, come invece indicato nell'art. 385 c.p.c.-

La Corte Costituzionale ritiene che “l’equità, lungi dall'essere criterio di misurazione di una grandezza predata ovvero parametro di giudizio alternativo alle regole di diritto, costituisce criterio integrativo di una fattispecie legale consistente in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge”.

Un altro aspetto che emerge da questa importante pronuncia della Corte Costituzionale è quello della riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 Cost. che, per il Giudice delle leggi, non consente di lasciare la determinazione della prestazione imposta all'arbitrio dell’ente impositore, ma solo di accordargli consistenti margini di regolazione delle fattispecie. La fonte primaria deve stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi.

In sintesi, il legislatore ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, sul c. 3 dell’art. 96 c.p.c., ha rinviato all'equità, sostenendo che deve essere ispirato al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa. Tale criterio risulta, secondo la Corte, coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal c. 4 dell’art. 385 c.p.c. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal c. 1 dell’art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).

Le motivazioni fornite dalla Corte Costituzionale, tuttavia, non appaiono del tutto convincenti. Innanzitutto perché, riguardo all'equità del giudice, non si chiarisce che valore debba avere. Prima si attribuisce a questa una valenza integrativa della norma, poi si cristallizza la possibilità del legislatore di meglio definire il quantum della sanzione.

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