top of page

Ha diritto all'assegno di divorzio la ex moglie che lavora saltuariamente (Cass. Civ. sez. VI or

La Cassazione con l'ordinanza in esame ha respinto il ricorso dell'ex marito, che si è opposto al versamento dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie, anche se ridotto dalla Corte d'Appello per garantirle il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per l'uomo ha errato il giudice, poiché tale criterio è venuto meno dopo la sentenza n. 11504/2017.

Gli Ermellini hanno dato ragione sul punto al marito, ma hanno ricordato che le SS.UU. del 2018 hanno stabilito che ai fini della concessione e della misura dell'assegno divorzile si deve tenere conto dell'età, delle condizioni economiche delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla formazione della vita e del patrimonio familiare, alla durata del matrimonio, nonché alla possibilità oggettiva del soggetto di ricollocarsi nel mondo del lavoro.

Nel giudizio di scioglimento di matrimonio il giudice di primo grado aveva posto a carico del marito un assegno divorzile di € 327,08, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Il marito ha appellato la sentenza sostenendo che la moglie era economicamente autosufficiente. La Corte d'Appello ha ridotto l'assegno a € 250, senza disporne quindi la revoca, come richiesto dall'appellante.

L'ex marito obbligato ha proposto ricorso in Cassazione rilevando come la Corte d'Appello abbia riconosciuto l'assegno divorzile al fine di garantire alla ex moglie il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, criterio da ritenersi ormai superato dalla Cassazione n. 11504/2017. In virtù di tale sentenza, infatti, il criterio da seguire per quantificare l'assegno è quello della raggiunta indipendenza economica del richiedente. Di conseguenza ha censurato la decisione perché il giudice d'appello ha omesso di esaminare la condizione reddituale della ex moglie, che avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di mezzi adeguati per essere autosufficiente economicamente o l'impossibilità oggettiva di procurarseli.

La Cassazione, all'esito dell'esame congiunto dei motivi, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Dopo aver premesso di dover valutare la correttezza della decisione assunta dal giudice di secondo grado alla luce della sentenza n. 11504/2017, che ha modificato i criteri per l'assegnazione dell'assegno di divorzio, ha affermato prima di tutto che la sentenza della corte d'Appello doveva essere confermata. Non è vero che il giudice di secondo grado non ha tenuto conto delle capacità reddituali effettive della donna, ha infatti riscontrato una rilevante disparità di risorse economiche, così come ha rilevato la mancanza di capacità lavorative specifiche della donna, svolgendo attività puramente saltuarie come baby sitter e badante. Attività dalle quali la moglie ricava un reddito insufficiente a garantirle un livello adeguato di dignità e indipendenza economica. Se è vero che la Corte d'Appello ha errato nel richiamare ai fini del riconoscimento dell'assegno il criterio del tenore di vita, escluso dalla sentenza n. 11504/2017, è innegabile altresì che la SS.UU. del 2018 ha previsto che si debba tenere conto dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Ha statuito quindi la Corte che la misura di € 250 stabilita dal giudice di secondo grado, al fine di garantire alla donna un livello adeguato di vita, sia adeguata visto che ha tenuto conto di quanto sancito dall'art 5. c. 6 della L. n. 898/1970 e della volontà espressa dalle parti in sede di separazione.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page