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Assegno di mantenimento superato da nuovo accordo anche se non omologato (Cass. Civ. sez. VI sent. 2

Non spetta l'assegno alimentare all'ex coniuge se a stabilirlo è un accordo intervenuto tra le parti successivo alla sentenza di divorzio con cui sono stati regolati definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, anche se questo non è stato omologato dal giudice.

E’ quanto afferma la sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Nello specifico, con sentenza del 11/10/2018 la Corte d'appello di Brescia riformava la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, appellata sia dal P.G. che dall'imputato, assolvendolo dal reato ascrittogli di cui alla L. n. 898 del 1970, ex art. 12 sexies e art. 570 c.p., perchè il fatto non costituisce reato e dichiarando, al contempo, inammissibile per rinunzia l'impugnazione proposta dal P.G.

L'imputazione iniziale contestava all'imputato l'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all'ex coniuge, omettendo il versamento del contributo per il mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22/11/1990, quale parte integrante della sentenza di divorzio n. 762/1991 del Tribunale di Milano.

Avverso la su indicata decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale omesso di assolverlo con la diversa e più favorevole formula riferita alla non commissione del fatto (ex art. 530 c. 1 c.p.p.), atteso che la sentenza di divorzio consensuale del 1991, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata pronuncia, nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari in favore della persona offesa, mentre con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni per il mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.

Gli ermellini ritenevano il ricorso dell'imputato fondato e meritevole di accoglimento posto che la sentenza di divorzio consensuale del 1991, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non contenesse alcuna statuizione relativamente ad obbligazioni di ordine patrimoniale in favore della persona offesa, poichè le parti avevano inteso regolare i loro rapporti economici sulla base di una scrittura privata predisposta a margine della sentenza di divorzio del 1991, in termini poi superati da un'altra scrittura privata successiva.

In particolare, le pattuizioni della successiva scrittura privata (cessazione dell'obbligazione alimentare nel momento in cui l'odierna persona offesa avesse venduto un immobile precedentemente acquistato dall'imputato ed avesse acquistato altro immobile di minor valore, trattenendo per sè la differenza di denaro, con a restituzione di tutti gli importi versati a titolo di obbligazione alimentare sino al verificarsi della predetta condizione risolutiva) sono state, peraltro, coerentemente ritenute estinte in ragione dell'intervenuto adempimento, in tal guisa determinando l'assoluzione del ricorrente, sia pure con la su indicata, meno favorevole, formula.

Conseguentemente, il risultato probatorio appare essere stato stato travisato dal giudice territoriale posto che le parti avevano inteso costituire tempi e modalità del rapporto obbligatorio con una scrittura privata, quella originariamente stipulata a margine della sentenza di divorzio e che con analogo mezzo hanno successivamente risolto.

Accordo transattivo, quest'ultimo, utilmente raggiunto tra le parti in via extragiudiziale, di per sè non contrario all'ordine pubblico e pienamente idoneo a produrre autonomi effetti obbligatori.

Ne consegue che le pattuizioni di ordine patrimoniale inter partes inizialmente convenute sono state superate sulla base di successivi accordi cui le stesse hanno dato piena ed autonoma esecuzione, senza alcuna necessità di modificare o revocare statuizioni che in sede giurisdizionale non risultavano esser state pronunziate, perchè la sentenza di divorzio nulla aveva previsto in tema di obbligazioni alimentari. Al riguardo, già in altra pronuncia la Suprema Corte (Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015) ha affermato il principio secondo cui l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.

Conseguentemente, amche in questo caso la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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