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Integra il reato di violenza sessuale dare un bacio a sorpresa sulle labbra di una persona che abbia

Ciò è quanto emerge dalla sentenza in esame.

Il caso vedeva un uomo dare un bacio sulla bocca ad una donna, dopo averle fatto numerose avances e dopo averla invitata a raggiungerlo negli spogliatoi.

Dall’esame delle circostanze di fatto, i giudici di merito avevano affermato come la condotta dell’imputato non dovesse essere considerata solo molesta, ma indicativa di una ferma valenza sessuale, tanto da condannare l’uomo per il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.-

La Corte d’Appello non solo aveva ribadito la piena attendibilità della persona offesa, ma sottolineava come la persona offesa, prima dell’episodio per cui era causa, non avesse mai avuto alcun rapporto con l’imputato, escludendo, così, qualsiasi motivo di astio o risentimento che la potesse indurre a denunce calunniose.

A conferma dell’ipotesi di reato, i giudici di merito avevano evidenziato che l’atto era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto, palesemente respinte dalla stessa.

Inoltre, lo stesso atto repentino ed improvviso, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto, era stato seguito da una espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla vittima di non riferire a nessuno di quanto accaduto.

L’imputato, infine, dopo avere dato il bacio, aveva invitato la donna a raggiungerlo nello spogliatoio, in tal modo perseverando in un atteggiamento non solo molesto ma esplicito nella sua valenza sessuale.

Attraverso tale decisione gli ermellini si conformano all'orientamento giurisprudenziale più recente, ed oramai dominante, secondo il quale l'atto di aggredire la vittima, tentando di baciarla sulla bocca costituisce violenza sessuale (anche al solo stadio del tentativo), in quanto trattasi di una indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima (Cass. pen., Sez. III, n. 43553 del 2018).

E', infatti, configurabile il tentativo di violenza sessuale in tutti i casi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché il reo non ha raggiunto le zone intime della vittima, ovvero non abbia provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime.

La fattispecie di reato si configura anche nel caso in cui il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto agente.

Viene presa in considerazione una definizione di atto come di natura sessuale in senso oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni dell'agente, che deve solo essere consapevole della natura “sessuale” dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.

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