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L’avvocato che agisce per la liquidazione del proprio compenso deve provare il contratto di patrocin

Con l'ordinanza in commento la sez. II della Corte di Cassazione ha ribadito la distinzione e l’autonomia tra procura ad litem e contratto di patrocinio, riconoscendo che tale principio trova applicazione anche nei casi in cui non sia in discussione il rilascio di valida procura ma sia contestata l’esistenza stessa del sottostante rapporto di patrocinio.

In tal senso, infatti, l’esistenza di una valida procura genera solamente una presunzione relativa, superabile anche mediante il ricorso alle prove testimoniali.

La conseguenza è che il diritto al compenso dell’avvocato matura esclusivamente a fronte di un contratto di patrocinio e dell’effettiva esecuzione dell’attività professionale.

L’avvocato Tizio rilasciava procure alle liti agli avv.ti Caia e Sempronio, che con lo stesso collaboravano, affinché formalmente lo rappresentassero in due distinti giudizi: il primo relativo ad una controversia volta al recupero di crediti professionali ed il secondo avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare.

A seguito del decesso dell’avvocato Tizio i colleghi Caia e Sempronio, con ricorso ex artt. 28 e 29 L. 794/1942, agivano in giudizio nei confronti degli eredi del primo, per ottenere la liquidazione dei compensi professionali asseritamente maturati per l’attività giudiziale riferibile alle procure alle liti agli stessi conferite.

Gli eredi di Tizio si difendevano contestando l’esistenza stessa di un contratto di patrocinio tra il proprio de cuius e gli avv.ti Caia e Sempronio, precisando che l’attività professionale era stata eseguita dall’avv. Tizio medesimo, da solo e/o con l’assistenza di altra collega di studio.

In primo grado il Tribunale di Treviso, con ordinanza, riconosceva la pretesa creditoria di Caia e Sempronio, senza tuttavia istruire il giudizio, fondando la propria decisione esclusivamente sull’apparenza del diritto derivante dal rilascio di idonea procura ad litem, dalla sottoscrizione degli atti giudiziali e dalla partecipazione alle udienze da parte degli avv.ti Caia e Sempronio stessi.

In secondo grado, tuttavia, la Corte d’Appello di Venezia, dopo ampia istruttoria, accoglieva il gravame proposto dagli eredi dell’avv. Tizio e condannava gli appellati alla restituzione delle somme medio tempore incassate in forza dell’ordinanza di primo grado.

Tale decisione si fondava sulla distinzione tra procura ad litem e contratto di patrocinio, essendo emerso dalle prove testimoniali, “con sufficiente grado di certezza”, che gli appellati avevano ricevuto la procura esclusivamente per ragioni di cortesia da parte dell’avv. Tizio e verosimilmente al fine di evitare che quest’ultimo “comparisse come difensore di se stesso in cause nelle quali era direttamente interessato”.

L’avv. Tizio, tuttavia, aveva svolto personalmente – o per il tramite di altra collega di studio – l’attività professionale (redazione atti difensivi, istruzioni per le udienze, definizione transattiva, ecc.).

La Corte veneziana aveva, inoltre, riscontrato la presenza di plurimi errori ed imprecisioni nella stesura delle notule da parte degli appellati a conferma del fatto che quest’ultimi non avevano effettivamente seguito le procedure oggetto di causa.

Avverso la sentenza d’appello veniva, infine, proposto ricorso per cassazione da parte degli avv.ti Caia e Sempronio sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denunciava, in particolare, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative alla procura ad litem ex art. 83 e ss. c.p.c. ed al contratto di patrocinio ex art. 2230 e ss. e/o art. 1706 c.c., poiché, a dire dei ricorrenti, le procure alle liti validamente rilasciate dall’avv. Tizio avevano valore dirimente ai fini della prova anche del contratto di patrocinio.

Il secondo motivo denunciava, poi, la violazione e falsa applicazione degli art. 1417 e art. 2722 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, costituito dall’eccezione in merito all’ammissione delle prove testimoniali. Secondo i ricorrenti, infatti, non poteva essere ammessa la prova testimoniale da parte del giudice d’appello, poiché, il contratto di patrocinio doveva ritenersi validamente concluso con il rilascio del mandato ed una eventuale volontà delle parti contraria al conferimento dell’incarico andava provata per iscritto; un tanto per non violare il divieto di prova per testi su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento anteriore o contestuale.

Il terzo ed il quarto motivo riguardavano, invece, censure di merito e per questo disattesi dalla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20865 depositata il 02/08/2019 ha rigettato tutti i motivi di ricorso.

Per quanto qui interessa, la Suprema Corte ha, infatti, ribadito il principio di diritto secondo cui va fatta distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio.

Il rapporto sostanziale, da cui deriva il diritto al compenso, si fonda sul c.d. contratto di patrocinio, ovvero un negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; la procura è, invece, un atto unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare in giudizio la parte, da cui però non deriva sic et simpliciter il diritto al compenso professionale.

Dopo un breve excursus sui precedenti in tal senso, la Corte ha inoltre inteso precisare che il suddetto principio trova applicazione anche nei casi in cui non sia in discussione il rilascio di valida procura ma sia contestata l’esistenza stessa del sottostante rapporto di patrocinio.

In tali ipotesi trova, infatti, applicazione “la regola dell’autonomia tra la procura ed il contratto di mandato, non potendosi attribuire al rilascio della prima l’idoneità a comprovare l’esistenza del secondo laddove risulti, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, ed allo stesso riservati, che le parti non intendevano anche concludere un contratto di patrocinio”.

Né in senso contrario rileva la partecipazione dei procuratori ad alcune udienze, trattandosi – nel caso di specie – di attività compiuta nell’ambito di rapporti di collaborazione e di reciproci favori tra colleghi, “considerazione questa che evidentemente esclude che potesse sorgere da tale sola partecipazione un diritto ad un compenso”.

Il secondo motivo veniva, conseguentemente, rigettato atteso che lo stesso si fondava sulla circostanza, già esclusa dalla Corte, che il rilascio della procura avrebbe costituito prova documentale anche del contratto di patrocinio.

Secondo la Suprema Corte il conferimento del mandato processuale, infatti, genera al più una presunzione circa l’esistenza del contratto di patrocinio, presunzione che però può essere superata anche mediante ricorso alle prove testimoniali, come avvenuto nel caso di specie.

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