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Sussiste legittima difesa nel caso in cui, a seguito di aggressioni reciproche, intervenga successiv

Sussiste legittima difesa se l'azione è imprevedibile e sproporzionata, è quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione in commento.

Il caso vedeva un conducente di un’automobile procedere ad alta velocità mentre un pedone stava attraversando la strada. Ne scaturiva una lite tra i due durante la quale il conducente prelevava dal cofano del mezzo una mazza da baseball con la quale aveva colpito l’altro uomo, cagionandogli lesioni. Interveniva, quindi, la moglie del pedone per separare i due ma questa veniva presa a pugni dal conducente cadendo rovinosamente a terra. Il marito, per difendere la donna, colpiva a sua volta il conducente con la mazza da baseball di quest’ultimo, dopo essersene impossessato.

I giudici di merito escludevano la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa ex art. 52 c.p., sul rilievo che entrambi avessero partecipato alla lite, aggredendosi reciprocamente con la mazza da baseball, ben potendo, invece, allontanarsi dal luogo senza porre in essere i comportamenti violenti.

Generalmente la legittima difesa viene esclusa in caso di rissa, in quanto i corrissanti sono originariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non appare necessitata (Cass. pen., Sez. V, 19/02/2015, n. 32381).

Secondo certo orientamento giurisprudenziale, la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge, vi sia stata una azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Cass. Pen., Sez. V, 19/02/2015, n. 32381; Cass. Pen., Sez. V, 09/10/2008, n. 4402).

Sulla base di tale considerazione, gli ermellini ritengono che i giudici territoriali abbiano fatto una valutazione solo parziale degli elementi di fatto, non considerando lo stato di concitazione del quale l’imputato risultava portatore al momento del fatto, determinato dall’imprevedibile sviluppo della lite che lo stesso aveva concorso a determinare, consistente nell’aggressione perpetrata dal conducente ai danni di sua moglie.

Infatti, la condotta contestata al pedone deve essere rivalutata dal giudice di merito nel quadro dei principi in materia di legittima difesa, al fine di stabilire se la condotta, con un giudizio ex ante, valutando ovvero le circostanze concrete esistenti al momento della reazione, possa dirsi necessitata e proporzionata rispetto all’offesa ingiusta subita dalla moglie.

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