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Gratuito patrocinio: nessuna decadenza per l’istanza di liquidazione (Cass. Civ. sez. II sent. 09/09

Nel patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'avvocato che deposita l'istanza di liquidazione dei compensi dopo la pronuncia di merito, non vi sono termini di decadenza.

E’ quanto precisato dalla II sez. della Cassazione nel testo della sentenza in esame.

La Suprema Corte è intervenuta per sciogliere un contrasto sorto per via della legge finanziaria del 2016 (L. 208/2015 art. 1 c. 783), che prevedeva la contestualità tra la «pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» ed il «decreto di pagamento emesso dal giudice». I Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che il concetto di contestualità va inteso in chiave acceleratoria e non come termine decadenziale.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia in esame, riguardava il caso di un avvocato, il quale aveva depositato dopo la pronuncia del giudice di merito, l’istanza di liquidazione dei propri compensi professionali, chiedendo che fossero determinati in misura conforme a quanto statuito dalla sentenza dello stesso Tribunale nel capo relativo alle spese di lite.

Il giudice di merito rigettava l'istanza in quanto non presentata tempestivamente secondo le indicazioni di cui al D.P.R. n. 115/2002 art. 83 c. 3 bis, sostenendo che il decreto di liquidazione doveva essere emesso contemporaneamente alla pronuncia definitiva della causa. In tale ipotesi, ha precisato il giudice, il difensore avrebbe dovuto avanzare la propria pretesa, instaurando un procedimento ordinario ovvero chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione, l’avvocato proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato. Il Tribunale rigettava con ordinanza la domanda, quindi il legale ricorreva per Cassazione.

Il Supremo Collegio, pur in presenza della declaratoria di inammissibilità, ha analizzato le problematiche poste nel ricorso, attesa la particolare importanza delle questioni emerse, relative al sistema della liquidazione dei compensi in esame della novella di cui al D.P.R. n. 115/2002 art. 83 c. 3 bis (introdotto dalla L. n. 208/2015 art. 1 c. 783), oggetto di contrastanti soluzioni adottate dai giudici di merito.

In particolare, l'art. 83 c. 2 prevede che: "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto ... In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione"; il c. 3 bis sancisce che "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

In relazione alle tempistiche del deposito dell'istanza di liquidazione degli onorari relativi all'attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di liquidazione dei compensi, sono stati espressi diversi orientamenti dei giudici di merito, uno dei quali, prevedeva il deposito prima della definizione del procedimento, per cui, per le istanze depositate dopo detto termine, il magistrato dovrebbe dichiarare il "non luogo a provvedere" in quanto, in virtù della succitata norma, il giudice si sarebbe spogliato della potestas decidendi e l'avvocato, per ottenere il compenso dell'attività svolta, avrebbe dovuto avviare un procedimento ordinario ovvero richiedere un'ingiunzione di pagamento. Orbene, la predetta preclusione sarebbe da considerarsi in termini di decadenza, e di conseguenza le relative istanze di liquidazione, se tardive, sarebbero inammissibili.

Rileva anche la soluzione secondo cui il D.P.R. n. 115/2002 art. 83 c. 3 bis, dovrebbe essere interpretato nel senso di aver inserito un referente temporale "meramente indicativo, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia", da parte del giudice, del decreto di liquidazione. La finalità di tale norma sarebbe quella di velocizzare la decisione, favorendo le tempestive liquidazioni del compenso, senza che ciò potesse determinare la perdita della potestas decidendi del giudice, qualora l’istanza di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta conclusa la causa cui si riferisce l'attività professionale per la quale si è chiesta la liquidazione dei compenso.

Secondo il Collegio è da preferire quest’ultima tesi, per cui occorre ritenere che, nonostante l'introduzione dell'art. 83 c. 3 bis e malgrado il tardivo deposito dell'istanza di liquidazione e l'intervenuta decisione sulla causa nella quale è stato prestato il patrocinio, il giudice conservi il potere di procedere con decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

A favore di quest’ultima soluzione, sussistono precise indicazioni di carattere letterale; in effetti, confrontando la norma di cui all'art. 83 c. 3 bis, che non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dal D.P.R. art. 71, che, per l'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, si evince che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni; pertanto, non appare possibile che la norma abbia previsto l’introduzione di un termine di decadenza, così prediligendo un'interpretazione restrittiva di tutte le norme che fissino decadenze, secondo il disposto di cui all'art. 14 delle preleggi.

A ciò si aggiunga che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio comporta l'insorgenza di un rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, ed al quale le parti rimangono totalmente estranee. Inoltre, richiamando quanto previsto dal D.P.R. n. 115/2002 art. 83 c. 2 secondo cui, in relazione ai compensi maturati per il giudizio di cassazione, la relativa liquidazione deve essere effettuata dal giudice del rinvio ovvero da chi ha pronunciato la sentenza divenuta cosa giudicata; tale norma indica come, in alcuni casi, la liquidazione non possa che avvenire quando la causa principale sia stata già decisa. D’altra parte, anche l'art. 83 prevede che il giudice possa provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro conclusione.

Alla luce delle esposte considerazioni, la Cassazione ha chiarito che la funzione della novella sia essenzialmente sollecitatoria, sia per i difensori, i quali dovranno attivarsi sollecitamente per richiedere la liquidazione, sia per i giudici, che dovranno decidere sulla liquidazione, altrettanto tempestivamente.

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, c. 3 bis, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.

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