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La ASL deve risarcire i danni provocati da un cane incostudito (Cass. Civ. sez. III ord. 10/09/2019

L’Azienda Sanitaria Locale, competente in tema di randagismo, deve risarcire i danni subiti in un sinistro provocato dalla condotta di un cane incustodito.

E' quanto stabilito dal collegio della III sezione Civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto.

L'Azienda Sanitaria Locale, assegnataria della competenza in materia di randagismo, è onerata al risarcimento dei danni occorsi ad una automobilista, in conseguenza di un sinistro provocato dall’improvviso attraversamento della strada da parte di un animale non custoditosu una strada statale.

Secondo la donna la responsabilità era interamente a carico del comune, peraltro condannato in via solidale.

La ricorrente aveva contestato che, sulla base della normativa, sia nazionale che regionale, non sussisterebbe a carico della ASL un obbligo di controllo continuo del territorio comunale, bensì unicamente un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione, mentre la giurisprudenza della Cassazione, in ipotesi simili, si era orientata a ritenere responsabile il Comune. Il collegio di legittimità, nel dichiarare inammissibili le censure, ha ribadito che la disciplina statuita a livello nazionale dalla L. 14/08/1991, n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e, la Regione Campania, con la L. 24/11/2001 n. 16, aveva affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre aveva riservato ai Comuni la funzione di munirsi dei canili ove ricoverare i cani catturati, oltre a quella di risanare le strutture già esistenti.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla legge Regione Campania, ha confermato il rappresentato scenario normativo (Cass. Civ. sez. III n. 8137 del 03/04/2009) ed ha in generale affermato la responsabilità solidale del Comune unitamente alla ASL di competenza (Cass. Civ. sez. III n. 15167 del 20/06/2017) ovvero, in alcuni casi, la sola competenza dei servizi veterinari della ASL (Cass. Civ. sez. III n. 17060 del 28/06/2018).

Sulla scorta dei richiami normativi e giurisprudenziali, il collegio ha inteso dare continuità a quell’orientamento che radica la responsabilità civile per i danni cagionati dai cani randagi all’ente, o enti, cui risulta attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. Al contempo il consesso ha precisato che non può ritenersi sufficiente, per definire la responsabilità, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo per oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti connessi al randagismo (Cass. Civ. sez. III n. 12495 del 18/05/2017).

Sulla base del principio generale ribadito dal giudice di legittimità, la ASL è risultato l’ente individuato dalla normativa regionale come competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

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