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Anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità del testamento olografo (Cass. Civ. sez. II ord. 10/11/2023)

Nel testamento olografo, anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità, così ha disposto la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza in commento.

Nella vicenda, un erede chiedeva venisse dichiarata la nullità del testamento per difetto di autografia della data, negando inoltre che l'atto fosse stato redatto dal de cuius in condizioni di totale incapacità di intendere e di volere. Sia in primo grado che in appello, tuttavia, i giudici ritenevano che lo stesso fosse pienamente capace di intendere e di volere, per cui si arrivava in Cassazione.

La S.C. ha ritenuto le tesi dell'erede fondate.

In linea generale, affermano preliminarmente dal Palazzaccio, "ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., l'omessa o l'incompleta indicazione della data comporta l'annullabilità del testamento olografo, che può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattasi di requisito cui la legge ricollega la validità dell'atto, sicché deve escludersi che la data possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto o che l'invalidità del testamento sia subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie" (Cass. 6682/1988; Cass. 7783/2001; Cass. 12124/2008). Diversa valenza "ha il difetto di autografia della data o la sua alterazione, oggetto delle deduzioni della ricorrente con la domanda principale di nullità, vizio che non va scrutinato solo nel caso in cui si discuta della capacità del testatore, venendo attinti i requisiti di validità dell'atto sotto il profilo formale, dovendo l'autografia riguardare l'intero contenuto dell'atto, in tutte le sue parti (inclusa la data; Cass. 27414/2018)". In definitiva, affermano gli Ermellini, "nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. L'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio 'mortis causa' di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del 'de cuius' (Cass. 5091/2022; Cass. 26406/2008; Cass. 25258/2008)". Nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso solo in via ipotetica che l'alterazione potesse esser stata opera di terzi, senza svolgere in proposito alcun approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sé come requisito di validità dell'atto, ove non influente sull'accertamento della capacità del testatore. "L'autografia deve invece - concludono dalla S.C. accogliendo il ricorso - riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l'apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, costituisse effettivamente un'alterazione del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà".

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