Cosa si intende per decoro architettonico nel condominio? (Cass. Civ. ord. 16518/23)
Chiamata a decidere su una vicenda riguardante una lite condominiale la Cassazione ha colto l'occasione per fare chiarezza in materia di decoro architettonico con l'ordinanza n. 16518/2023 del 12/06/2023 allegata.
Innanzitutto, spiega la Corte, "... per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità. Pertanto, è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l'edificio" (v. Cass. 851/2007). Inoltre, sottesa all'argomentazione della Corte territoriale, nel caso di specie, ragionano gli Ermellini, è l'idea che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un'opera modificativa dell'edificio, quando l'originario decoro si sia già degradato in conseguenza di interventi modificativi precedenti di cui non sia stato preteso il ripristino.
Tale idea, tuttavia, secondo i giudici, se può vantare qualche appiglio nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4679/2009), "è da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l'impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa, adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell'edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove devono essere reciprocamente temperati i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all'alterazione prodotta dall'attuale opera modificativa" (cfr. Cass. 5417/2002). In sintesi, la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: "in materia di condominio negli edifici, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni".
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