E' diffamazione aggravata su Facebook anche se non si fanno nomi
CASS. SEZ. V PENALE N. 10762/2022 DEL 25/03/2022
Il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook è integrato anche se non si indica nome e cognome del destinatario delle offese, è sufficiente che dalle parole utilizzate, la persona offesa sia identificabile
Per integrare il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook non occorre, come precisa la Cassazione nella in commento, che nel post si faccia nome e cognome della persona a cui sono rivolte le offese. Nel caso di specie, è stato sufficiente fare riferimento alla professione della persona offesa e al suo "nanismo" per consentire ad amici e collaboratori, a conoscenza o meno della controversia in atto con le imputate, di capire a chi erano rivolti i post offensivi. Scampate alla condanna per prescrizione del reato, le imputate dovranno però risarcire i danni derivanti dal reato alla persona offesa.
Due amiche vengono condannate per il reato di diffamazione in concorso per aver pubblicato sul profilo di una delle due, post ingiuriosi rivolti a una determinata persona offesa, a cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno.
Le imputate nel ricorrere in Cassazione rilevano con il primo motivo l'intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato, con il secondo l'erronea applicazione della legge penale, stante la non individualità del soggetto leso e con il terzo la mancata riduzione della pena per la scelta del rito.
La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché in effetti, come rilevato dalle imputate nel primo motivo di ricorso, il reato è prescritto. Infondato invece il secondo motivo del ricorso perché è indiscutibile che sul profilo di una della due imputate sono apparse frasi dal contenuto diffamatorio, capaci d'integrare il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 c. 3 c.p.-
La pubblicazione di frasi offensive su un social network infatti è "potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone" se rivolto nei confronti di un soggetto individuato o individuabile, senza che osti "l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali".
Principio che, rapportato al caso di specie, fa concludere per la condotta diffamatoria aggravata tenuta dalle imputate perché alla persona offesa, tra l'altro affetta da nanismo, sono state rivolte frasi denigratorie che facevano riferimento a questa caratteristica fisica, le quali, legate alla sua professione, facevano ben comprendere a chi fossero destinate le offese.
Lo conferma il fatto che collaboratori e amici della persona offesa, estranei o meno alla controversia con le imputate, leggendo i post hanno subito compreso a chi erano rivolte le frasi pubblicate sul social.
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