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Effetti del mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'alcoltest

Per il Tribunale di Belluno, il conducente ricoverato dopo l'incidente va avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia se la polizia richiede ai sanitari l'alcoltest a seguito di un incidente stradale.

Così, nella sentenza n. 54 del 22/01/2021, secondo il Giudice Monocratico Dr. E. Zantedeschi, è necessario, a pena di nullità dell'accertamento, che l'imputato sia fatto destinatario di un avviso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ciò ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.- Se manca la prova di tale avviso, l'accertamento dovrà ritenersi nullo e non sarà possibile stabilire la colpevolezza del conducente e, pertanto, si dovrà procedere all'assoluzione del prevenuto per insussistenza del fatto.

Nel dettaglio, la pronuncia origina dalla contravvenzione elevata, ex art. 186 CdS, per guida di un quadriciclo in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, come accertato mediante esami ematologici che evidenziavano un tasso alcolico pari a 2,20g/l.

Ad aggravare la situazione anche la circostanza che l'imputato aveva provocato un incidente stradale, in orario notturno, con fuoriuscita autonoma dalla sede stradale e collisione con altro veicolo. A seguito del sinistro, l'imputato era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso, al quale la centrale operativa della Polizia, intervenuta sul posto, demandava gli accertamenti ematologici volti all'accertamento del tasso alcolemico nel sangue del guidatore.

Tuttavia, il Tribunale, ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità dell'accertamento: in particolare, la richiesta suddetta, acquisita nel dibattimento, non presentava la firma dell'interessato e mancava, così, la prova che l'imputato fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Secondo il Tribunale "la mancanza della prova dell'avviso ad essere assistito da un difensore determina una nullità dell'accertamento, che non consente una pronuncia di colpevolezza nei suoi confronti".

Il giudicante a sostegno del proprio assunto ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce sul medesimo argomento, a norma del quale: "l'effettuazione dell'alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all'esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico" (cfr. Cass. n. 34886 /2015).

Pertanto, ha concluso il Tribunale, nonostante dalla deposizione dell'agente di P.G. intervenuto sul posto fossero emersi elementi tali da poter desumere l'ubriachezza dell'imputato, mancando l'esame del tasso, non è possibile appurare se sussista la fattispecie contestata, ovvero ricorra la sanzione amministrativa di cui alla lett. a) dell'art. 186 del CdS.

Preme evidenziare come l'orientamento di legittimità richiamato nella pronuncia de qua, è stato confermato da diverse pronunce successive: gli Ermellini hanno altresì precisato che l'avviso di farsi assistere dal difensore opera anche in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoporsi all'accertamento tramite alcoltest. Ancora, nella recente sentenza n. 8862/2020, la Suprema Corte ha evidenziato come, secondo il prevalente orientamento, la polizia giudiziaria debba dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., "non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura" (cfr. Cass. 11722/2019 e n. 27490/2019). La ratio rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non si ritiene "ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria", essendo comune all'ipotesi in cui la P.G. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Pertanto, conclude la Cassazione "l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi".

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