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L'assemblea non può vietare il distacco dall'impianto centralizzato (Trib. Aosta sent. 279/2023)

Importante la sentenza in commento e sotto allegata in quanto afferma in maniera chiara la nullità, e non annullabilità, della delibera dell'assemblea condominiale che vieta al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento.

La vicenda trova la sua origine nella volontà dei proprietari di un immobile facente parte di un più ampio stabile condominiale, che hanno proceduto al distacco del proprio appartamento dall'impianto condominiale di riscaldamento. I due comproprietari, nello specifico, avevano inviato all'amministratore una comunicazione avvisando dell'intervenuto distacco. Allegata alla detta comunicazione i condomini avevano allegato una perizia termotecnica attestante l'assenza di squilibri per l'impianto e di aggravi di costi per il condominio derivanti dall'intervenuto distacco. Il condominio, all'assemblea tenutasi in data 16/08/2019, incaricava l'amministratore di ripristinare lo stato di fatto ante distacco degli attori poiché si presumeva che tale situazione avesse creato, al contrario di quanto sostenuto dall'elaborato tecnico commissionato da i due condomini "ribelli", uno sbilanciamento della distribuzione del riscaldamento. Di conseguenza i due condomini convenivano in giudizio il proprio Condominio al fine di chiedere la dichiarazione di invalidità e/o nullità della delibera assembleare, e ciò dopo la scadenza dei 30 giorni dall'adozione della delibera da parte dell'assemblea condominiale.

Il condominio eccepiva che la delibera del 16/08/2019 non era nulla, ma semmai annullabile, e che gli attorie avevano agito in giudizio oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.- Veniva esperita CTU da cui risultava che il distacco dell'unità attoree non influiva sul funzionamento dell'impianto e che non costituiva aggravio di spesa, anche alla luce del riparto millesimale che il CTU riteneva non conforme alla normativa vigente. L'unità attorea risultava effettivamente distaccata e munita di stufe elettriche per il riscaldamento.

Il Tribunale di Aosta, come detto, ha ritenuto, ispirandosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la delibera che vieta al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, non solo sia nulla, ma che neppure il regolamento condominiale potrà impedire il distacco al condomino, anche qualora abbia natura contrattuale, trattandosi di diritto indisponibile del condomino ai sensi dell'art. 1118 c. 4 c.c. (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 28051 del 02/11/2018).

Il Tribunale ha così ribadito che il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 c. 4 c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Deriva da quanto precede, pertanto, che la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, se il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento. Le condizioni per il distacco dall'impianto centralizzato, vanno - in particolare - ravvisate nell'assenza di pregiudizio al funzionamento dell'impianto e comportano il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 c. 2 c.c. dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato. In tal caso il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso.

Il Tribunale di Aosta, pertanto, ha concluso dichiarando la nullità della delibera assembleare del 16/08/2019 che aveva disposto il riallaccio degli attori all'impianto centralizzato per violazione del diritto indisponibile del condomino di cui all'art. 1118 c. 4 c.c.-


sent. 279.2023
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