Niente mantenimento per il figlio maggiorenne affetto da depressione (Cass. Civ. 23133/23)
Il figlio ultramaggiorenne che soffre di depressione non ha più diritto al mantenimento se la sua patologia non determina un handicap grave. Questo quanto affermato dall'ordinanza n. 23133/2023 della Cassazione oggi in commento.
Nella vicenda, la Corte d'Appello di Roma, riformava il decreto con cui il Tribunale di Tivoli, adito in sede di modifica di condizioni di divorzio aveva revocato l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico di un padre per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente con la madre. L'uomo adiva quindi il Palazzaccio che gli dà ragione.
Preliminarmente, il Collegio osserva "... questa Corte (v. Cass. n. 29264/2022; Cass. 38366/2021) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui 'Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso'".
Tale principio "... non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento".
In tale fattispecie, concludono gli Ermellini, "... per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, ben può richiedersi, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l'azione per il riconoscimento degli alimenti, i quali rappresentano un 'minus' rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di un tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti".
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