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Poteri dell'amministratore di condominio in ambito penale (Cass. Pen. sent. 33183/23)

La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva accertato la responsabilità penale di due condomini in relazione al delitto di furto di acqua con violenza sulle cose, gravati entrambi da recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

I due condomini proponevano quindi ricorso per Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, che la querela, che era stata sporta dall'amministratore del condominio, non risultava corredata dalla delibera assembleare, cosicchè difettava la condizione di procedibilità.

Per il Supremo Collegio la doglianza è infondata: sul punto osserva che:

a) l'art. 1130 c.c., come sostituito dalla L. 11/12/2012 n. 220 art. 10, in vigore dal 17/06/2013, quindi ratione temporis applicabile al caso di specie, delinea le attribuzioni dell'amministratore del condominio, in ragione delle quali deve:

- disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

- compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

- redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni;

b) nel caso di specie l'amministratore ha agito al fine di tutelare l'interesse del condominio a non vedersi addebitato il consumo di acqua avvenuto abusivamente, in quanto, il consumo condominiale si accresceva in quanto abusivamente prelevato in danno del condominio in assenza di contratto, da parte degli imputati, in relazione al proprio appartamento;

c) non vi è dubbio che l'erogazione dell'acqua per il condominio costituisca servizio comune e che spetti all'amministratore provvedere al pagamento delle spese necessarie a tale servizio, come anche che l'amministratore di tali spese debba poi rendere conto ai fini della approvazione del relativo documento da parte dell'assemblea condominiale;

d) in sostanza è di tutta evidenza che spetti all'amministratore verificare le maggiori spese sostenute per i servizi comuni, anche per evitare di dover rendere conto di spese sostenute indebitamente;

e) va dunque ritenuto legittimato l'amministratore del condominio a presentare denuncia - querela, anche in assenza di delibera condominiale, in ragione della previsione del comma 1 dell'art. 1131 c.c. che recita "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dell'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi".

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