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Riconosciuto il risarcimento dei danni morali per la vacanza rovinata (Cass. Civ. sent. 5271/23)

Con la recente sentenza n. 5271/2023 del 20/02/2023 la Suprema Corte si muove nella direzione della tutela dei diritti del turista confermando la possibilità di ottenere il risarcimento delle spese del viaggio e i danni morali. Tra voli cancellati, imprevisti metereologici e servizi promessi che poi non sussistono nella realtà, per molti una vacanza da sogno può trasformarsi in un incubo.

Il Collegio ha però ribadito che anche le vacanze, come momento di evasione dalla routine quotidiana, assumono un valore importante nella vita di ciascuno tanto da potersi vedere risarciti i danni morali. La decisione riguarda il caso di una coppia che aveva citato in giudizio un'agenzia turistica per una serie di disservizi che hanno rovinato la loro esperienza vacanziera. In particolar modo non c'era nulla che sembrava corrispondere a quanto indicato dal depliant. La Corte ha rilevato che l'articolo 44 del codice del turismo (DLgs n. 79/2011) deve essere inteso in modo tale da includere anche i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.- Importante è anche l'affermazione secondo la quale il termine di prescrizione deve considerarsi di tre anni e non di un anno come indicato dall'art. 45 c. 3, dello stesso decreto per altri tipi di danni.

Per danno da vacanza rovinata, si intende il pregiudizio arrecato al turista che non ha potuto godere del viaggio programmato, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. La vacanza è rovinata quando, a causa del predetto inadempimento non si sono realizzate le finalità, di svago e riposo, per le quali il viaggio è stato acquistato. Di conseguenza, il turista che, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e al rimborso dei costi sostenuti, ma soprattutto al risarcimento dei danni non patrimoniali, appunto ex art. 2059 c.c., che prevede che tale danno vada risarcito nei casi previsti dalla legge. Anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, per danno non patrimoniale si intende qualsiasi pregiudizio arrecato dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito. La decisione della Cassazione non è un fulmine a ciel sereno; piuttosto, si inserisce in una tradizione giurisprudenziale che ha sempre più riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale. La sentenza rappresenta comunque un segnale che sottolinea l'importanza di considerare non solo gli aspetti materiali ma anche quelli immateriali che concorrono a definire la qualità della vita. In un'epoca in cui il benessere psicologico è sempre più al centro dell'attenzione, questa decisione è in linea con una più moderna sensibilità del mondo del diritto nella comprensione dei diritti dell'individuo.


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